Accertamenti Tecnici Ripetibili

ACCERTAMENTI TECNICI RIPETIBILI E NON RIPETIBILI

PREMESSA
E’ opportuno premettere che la dizione “Accertamenti Tecnici Ripetibili” non è contemplata nel c.p.p., si può però affermare che rientrano in questa categoria tutti quelli a cui fa riferimento l’Art. 359 c.p.p. e cioè tutti gli accertamenti svolti dai consulenti Tecnici del P.M. ma con i limiti previsti dall’Art. 360 c.p.p. la cui dizione “Accertamenti Tecnici non Ripetibili” impone precisi obblighi al P.M.. E’ ovvio pertanto che tutto quanto non rientra nelle disposizioni del predetto articolo 360 è chiaramente “ripetibile”. L’Art. 359 c.p.p. (Consulenti tecnici del P.M.) prevede che il P.M., quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. Il consulente può essere autorizzato dal P.M. ad assistere a singoli atti di indagine. L’Art. 360 c.p.p. (Accertamenti Tecnici Non Ripetibili) prevede che, quando gli accertamenti previsti dall’artt. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il P.M. avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati, hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni o riserve. L’Art. 117 delle norme di attuazione (Accertamenti che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone) ribadisce che, le disposizioni previste dall’art. 360 si applicano anche nei casi in cui l’accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone, tali da rendere l’atto “Non Ripetibile “. Gli Artt. dal: 220 al 233 c.p.p. disciplinano la PERIZIA e i periti o consulenti tecnici e la loro attività.

Fatta questa breve premessa sulle disposizioni di legge, andiamo ad esporre in concreto quelle che sono le attività svolte dai consulenti tecnici partendo da quelle previste dall’Art. 359 c.p.p. e cioè l’attività del P.M. E’ importante correlare queste attività a quella che è l’attività della P.G., poiché spesso sono imprescindibili le une dalle altre e ne assumono una connessione di fatto. I presupposti sono fondatamente previsti:
dall’Art. 55 c.p.p. (attività della Polizia Giudiziaria)
dall’Art. 348 c.p.p. (Assicurazione delle fonti di prova)
dall’Art. 354 c.p.p. (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone).
In sostanza, dalla notizia del reato, il P.M. con la P.G. svolge tutta una serie di attività nelle quali, attraverso il sopralluogo, la perquisizione, la repertazione e contestuale sequestro, si possono configurare attività tecniche che vengono demandate ad esperti (vedi Polizia Scientifica) od a consulenti tecnici nominati per eventuali accertamenti specifici.

Tutto ciò rientra nell’attività prevista dai su citati articoli, purchè eseguita nei modi e forme in essi indicati, infatti l’Art. 348 cita: “1° comma….omissis… raccogliendo ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole – 2° comma… omissis… procede fra l’altro alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi”…
L’Art. 354 ribadisce gli stessi concetti citando: “1° …gli Ufficiali e Agenti di P.G. curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del P.M. – 2° se vi è pericolo che le cose, le tracce i luoghi si alterino o si disperdano o comunque si modifichino ed il P.M. non può intervenire tempestivamente, gli Ufficiali di P.G. compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti”. La giurisprudenza con ciò ribadisce l’importanza nella conservazione dello stato dei luoghi e delle cose pertinenti al reato e alla loro immutabilità o alterazione, demandando al P.M. l’onere primario di valutazione. Perché, come previsto dall’Art. 358 c.p.p. il P.M. deve svolgere altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini (purtroppo ciò non si verifica spesso).

GLI ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI:
Come previsto dall’Art. 360, rientrano in questa categoria tutti gli accertamenti che comportano una modificazione dello stato delle cose o dei luoghi.
(es. esame del DNA su un solo campione comporta la distruzione del reperto, o accertamenti chimici che possano distruggere o modificare anche in parte un reperto come l’accertamento per la rilevazione di impronte con la ninidrina altera la colorazione del reperto generalmente cartaceo).

Esistono poi accertamenti tecnici che nella fase di acquisizione del reperto rientrano fra quelli non ripetibili, mentre nelle successive fasi di esame del reperto diventano ripetibili.
· es. l’evidenziazione ed asportazione di impronte digitali da una superficie, l’asportazione di queste non può essere ripetuta, ma la successiva classificazione e confronto può essere ripetuta;
· L’acquisizione con lo “STUB” dei residui dello sparo non può essere ripetuta, ma la microanalisi con microscopio elettronico può essere ripetuta.

I PIU’ BANALI ERRORI
Fermi restando tutti gli accertamenti “urgenti” che possono essere eseguiti onde evitare la dispersione di tracce o cose pertinenti al reato, ve ne sono altri conseguenti che devono essere svolti con tutte le garanzie della difesa.
· Il P.M. e la P.G., devono sempre tener presente se si sta procedendo contro ignoti o se ci si trova in presenza di un indagato. La distinzione è di rilevante importanza perché se si sta procedendo contro ignoti allora sono possibili attività pur vincolate dal 360. Ovviamente questa attività deve essere verbalizzata nelle forme previste e descritta in tutti i suoi passaggi dal P.M., dall’Uff. di P.G. delegato o dal C.T. incaricato. · Se nel procedimento c’è uno o più indagati, tutte le attività non ripetibili devono essere notificate agli indagati e ai loro difensori, i quali possono presenziare o nominare un loro C.T.P. che hanno diritto di assistere a tutte le fasi dell’accertamento tecnico, fino alla sua conclusione. Assistere non significa intralciare il lavoro del Perito, possono essere fatte osservazioni o dati suggerimenti o espresse riserve che devono essere verbalizzate. Il Perito dovrà tenerne conto nella sua relazione conclusiva motivando se sono state accettate o meno. In quest’ultimo caso dovrà darne una spiegazione tecnica sostenbile.

In ultimo, non va dimenticato che al P.M. corre l’obbligo di svolgere anche le indagini in favore dell’imputato, come previsto dall’Art. 318 c.p.p. e che la conservazione dei luoghi e delle cose, negli accertamenti tecnici irripetibili, sono fondamentali per non far venire meno le garanzie della difesa.

Autore: Giampietro Grosselle
Fonte Crimine.it – Criminalistica, Le indagini
L’autore del contributo, vive e lavora a Livorno, ed ha contribuito alla realizzazione del volume di Teresa Addis: “E se ci fossimo sbagliati?”