Boccata d’ossigeno per i Consulenti tecnici dei tribunali

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma della legge di Stabilità 2014 che ha disposto la sforbiciata di un terzo dell’onorario in nome della spending review poichè non ha tenuto conto che le tariffe erano già molto al di sotto del livello dovuto, dato che mai state aggiornate all’indice Istat dall’anno 2002 in poi.

Si tratta del no della Consulta al taglio dei compensi per i Ctu nominati dal giudice nelle cause con gratuito patrocinio. Finalmente arriva dalla Corte Costituzionale – con sentenza n. 192/2015 – una boccata d’ossigeno per i Consulenti tecnici dei tribunali. Principalmente la norma in questione violerebbe l’art. 3 della Costituzione, dato che la previsione di onorari gravemente inadeguati ostacolerebbero l’acquisizione delle prestazioni professionali degli ausiliari, dilatando i tempi di definizione dei processi e delle stesse procedure di liquidazione dei compensi e così determinando una complessiva “irragionevolezza di sistema“.

Come giustamente va considerato gli incarichi affidati dal giudice al Ctu sono «tendenzialmente non ricusabili dall’interessato», che in quanto “pubblico ufficiale” è tenuto a svolgerli fedelmente e diligentemente, diversamente da quanto accade per gli altri soggetti indicati dalla norma, come il consulente tecnico di parte e l’investigatore privato.

Bisogna dar conto però anche ai rischi che a cui la sentenza mette in guardia derivanti dalla scelta di ridurre i compensi. Partendo dalle applicazioni «strumentali o addirittura illegittime delle norme, a fini di adeguamento de facto dei compensi (ad esempio mediante un’indebita proliferazione degli incarichi o un pregiudiziale orientamento verso valori tariffari massimi)», per arrivare «l’allontanamento, dal circuito dei consulenti d’ufficio, dei soggetti dotati delle migliori professionalità» che provocherebbe l’impoverimento degli strumenti di giudizio a disposizione dei giudici.

di eStudio News Onorario

Per maggiori info ecco il testo integrale della legge n.192/2015.