Normativa Autovelox

I RILEVAMENTI DI VELOCITA’
Dal 2007, per effetto delle modifiche apportate all’art.142 cds dal dl 117/07, tra le fonti di prova utilizzabili per determinare l’osservanza dei limiti di velocita’ sono incluse, oltre che tutte le apparecchiature a rilevazione automatica (autovelox) o manuale (telelaser), alle registrazioni dei cronotachigrafi ed alle documentazioni relative ai percorsi autostradali, anche le rilevazioni degli apparecchi che calcolano la velocita’ media su tratti determinati ( i “tutor” autostradali).

Autovelox segnalati
La regola generale e’ che tutte le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita’ devono essere ben visibili e preventivamente segnalate con cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi.

Le nuove regole, chiarite e precisate dal ministero dei trasporti col decreto del 15/8/07 pubblicato sulla GU n.195 del 23/8/07, valgono solo per tutti i dispositivi di rilevamento fissi, intendendo come tali quelli che funzionano da “fermi”, ovvero autovelox (permanenti o installati a bordo strada in modo temporaneo), telelaser, etc.. Sono esclusi i sistemi di rilevamento “a inseguimento”, ovvero utilizzati da un’auto o moto in movimento. La segnalazione delle postazioni di controllo puo’ avvenire con segnali stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli.
Essi devono essere di forma rettangolare di dimensione e colore variabile a seconda del tipo di strada, in conformita’ con le disposizioni del regolamento attuativo degli articoli 39 e 41 del codice della strada.
Sul pannello rettangolare deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocita’” oppure “rilevamento elettronico della velocita’” , eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali luminosi installati sulle autovetture possono contenere iscrizioni sintetiche tipo “controllo velocita’” oppure “rilevamento velocita’”.

I segnali devono essere posizionati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove avviene la rilevazione, in modo da garantire il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita’ locale predominante, della postazione di controllo.
La distanza varia a seconda del tipo di strada ma non deve superare i 4 km.
Il ministero dell’interno, con circolare del 20/8/07, ha precisato che si possano prendere in considerazione, per stabilire la distanza “adeguata”, le distanze minime indicate nel regolamento attuativo dell’art.39 del codice della strada per i segnali di prescrizione, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita’ superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade.
Si dovrebbe evitare che tra il segnale e la postazione di rilevamento vi siano intersezioni che comporterebbero la ripetizione dello stesso. Tuttavia, se cio’ avviene, la ripetizione e’ necessaria. Non e’ invece previsto che vi siano apposti segnali indicanti la “fine” della prescrizione.
Tale interpretazione e’ stata confermata anche dal Ministero dei Trasporti (parere del 21/4/09), che ha precisato anche che le modalita’ operative di controllo devono essere stabilite dal Prefetto.

Rilevante, e in qualche modo riassuntiva, e’ la direttiva del Ministero dell’Interno del 14/8/2009
 che chiarisce le regole di utilizzo, posizionamento e segnalazione delle apparecchiature automatiche di rilevamento. 

L’intervento normativo del 2010
In questo quadro e’ intervenuta anche la legge 120/2010 che ha annunciato un nuovo decreto ministeriale che dovra’ stabilire le modalita’ di collocazione ed uso degli apparecchi posti fuori dai centri abitati, che non potranno essere utilizzati od installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocita’.
Frattanto il Ministero dell’interno, con circolare del 12/8/2010 n.300/A/11310 ha precisato che questa distanza minima vale solo per gli apparecchi che funzionano in modo automatico (senza la presenza del vigile) e solo nei casi in cui il limite di velocita’ derivi dalla presenza di un segnale e non sia, quindi, un limite generale legato al tipo di strada o riferito ad un particolare veicolo. Per le extraurbane e autostrade, quindi, questa disposizione non vale a meno che l’apparecchio (autovelox o tutor) non sia installato in un tratto con un limite di velocita’ diverso da quelli ordinari. La legge 120/2010 ha anche inserito tra i segnali stradali i pannelli luminosi che rilevano la velocita’ del veicolo in tempo reale, al momento del transito. Viene chiarito (dal Ministero dell’Interno con la circolare suddetta) che questi pannelli NON possono essere utilizzati come strumento per l’accertamento delle violazioni ma hanno unicamente scopo indicativo.