Il Cronotachigrafo Digitale

tachigrafo generale

Sui veicoli immatricolati per la prima volta in Europa dopo l’1.5.2006, il dispositivo di controllo per la verifica del rispetto della normativa sociale un materia di guida e riposo dei conducenti è di tipo digitale. L’apparecchio è completamente elettronico e possiede una propria memoria che registra ogni attività compiuta a bordo del veicolo (guida, riposo, eccessi di velocità, guasti, inserimento delle carte tachigrafiche, montaggio e calibrazione del dispositivo).

L’apparecchio richiede l’impiego di carte tachigrafiche, smart card, dotati anch’esse di una propria memoria interna, che consentono di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo (conducente, autorità di controllo, officina di manutenzione o azienda proprietaria del veicolo).

Il tachigrafo di tipo digitale svolge le seguenti funzioni:

  • controllo e registrazione dell’inserimento e dell’estrazione delle carte,
  • lettura dei dati riprodotti sulle carte tachigrafiche,
  • registrazione e memorizzazione dei dati sulle carte tachigrafiche e sulla memoria interna,
  • visualizzazione e stampa dei dati contenuti nelle carte e nell’apparecchio,
  • verifica delle attività di controllo e delle prove automatiche di funzionalità,
  • trasferimento di dati su dispositivi esterni.
  • L’apparecchio è in grado di registrare nella sua memoria, o in quella della carta, i seguenti dati:
  • velocità e distanza percorsa
  • tempo (inizio e fine viaggio) e attività del conducente
  • condizioni di guida,
  • luogo di inizio e di fine viaggio
  • anomalie e guasti dell’apparecchio

COMPONENTI
L’apparecchio tachigrafo si compone di alcune parti caratteristiche:

  • unità elettronica di bordo (VU) che identifica l’apparecchio di controllo (tachigrafo vero e proprio), escluso il sensore di movimento e i cavi di collegamento del sensore di movimento.
  • trasmettitore o sensore di movimento che ha il compito di inviare il segnale rilevato all’uscita dell’albero motore (o più raramente dalle ruote) direttamente al dispositivo tachigrafo. Completano l’apparecchio, alcuni dispositivi complementari:
  • due interfacce per l’alloggiamento delle carte tachigrafiche del conducente e dell’assistente alla guida;
  • stampante in grado di riprodurre il contenuto della memoria dell’apparecchio e delle carte tachigrafiche;
  • display di visualizzazione
  • avvisatore acustico che richiama l’attenzione del conducente in alcuni casi (es: superamento dei tempi di guida)

CARTE TACHIGRAFICHE

Il nuovo sistema del tachigrafo digitale prevede l’utilizzazione di carte elettroniche che devono essere inserite nell’apparecchio di controllo per memorizzare i dati relativi ad alcune attività o per consentire l’accesso alla memoria del dispositivo di controllo. La carta tachigrafica, perciò, consente l’utilizzo dell’unità veicolare e l’accesso alle sue diverse funzioni. Esistono quattro diversi tipi di carta:

  • carta conducente,
  • carta officina,
  • carta azienda,
  • carta di controllo.

Tutte le carte tachigrafiche devono essere oggetto di omologazione CE: il loro rilascio è curato dalla Camera di commercio.

La carta del conducente: La carta del conducente viene rilasciata, su richiesta dello stesso, nello Stato membro nel quale il conducente ha residenza normale. L’obbligo di dotarsi di una carta tachigrafica è imposto solo ai conducenti che hanno la propria residenza normale nel territorio comunitario. Non vi è obbligo di possesso nel caso in cui il conducente non utilizzi mai veicoli con tachigrafi digitali. Il conducente può essere titolare di una sola carta valida alla volta ed è autorizzato ad usare solo la propria carta personalizzata. La card ha validità di 5 anni.

La carta officina: può essere richiesta solo dal responsabile del centro tecnico autorizzato al montaggio o alla riparazione dei dispositivi di controllo e, di norma, è personalizzata e può essere utilizzata solo dal tecnico che ne è intestatario, previa identificazione con un codice di accesso (PIN) in suo possesso. La card vale 1 anno.

Le carte di controllo: è richiesta dagli organi di controllo e serve per accedere agli strumenti in modo da poterne scaricare dati o visualizzare le attività

la carte dell’azienda: possono essere richieste, rispettivamente, solo dall’amministrazione dell’azienda proprietaria del veicolo e non sono, di norma, personalizzate. In esse è registrato tutto il parco veicolare dell’azienda e consente di accedere ai relativi strumenti per scaricare i dati.

NUOVO REGOLAMENTO 165/2014

E’ stato emanato il 4 febbraio 2014 il nuovo reg. 165/2014 che di fatto abroga il reg. 3281/1985 relativo ai tachigrafi nel settore dell’autotrasporto.
La principale novità è che i nuovi tachigrafi potranno registrare la posizione tramite un sistema satellitare e potranno avere anche un sistema di controllo remoto.
L’art. 8 precisa che le registrazione dei luoghi avverrà tramite coordinate al momento:
della partenza
ogni tre ore di guida
all’arrivo
L’art. 9 precisa invece che i nuovi tachigrafi potranno comunicare con le autorità di controllo mentre il veicolo è in movimento tramite un sistema wi fi protetto.

Il regolamento in questione produrrà i suoi primi effetti da marzo 2016. Anche se alcune cose sono già entrate in vigore. Si ipotizza che i veicoli di nuova immatricolazione prodotti dopo marzo 2019 saranno tutti dotati di questi nuovi tachigrafi mentre si ipotizza che tutti i mezzi circolanti ne saranno dotati da marzo 2034.