Omicidio stradale colposo: la legge in vigore da Marzo 2016

E’ in vigore da Marzo 2016 la nuova legge che introduce il reato di omicidio stradale con particolari aggravanti per chi fugge senza prestare soccorso, guida senza patente o senza assicurazione e pene che possono arrivare fino ai 12 anni.

Cosa prevede la nuova normativa?
La nuova legge inserisce il delitto di omicidio stradale all’interno del Codice Penale. La normativa prevede la reclusione dei conducenti che causano l’evento mortale per diversi anni in base all’entità della colpa.
Il conducente che causa un incidente mortale in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope verrà punito con la reclusione che va da 8 a 12 anni (in caso di conducenti professionali, la soglia del tasso alcolemico si abbassa tra 0,8 e 1,5 grammi per litro).

In caso di guida in stato di ebbrezza alcolica media, la reclusione va da 5 a 10 anni quando il conduce commette comportamenti dettati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.

La pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale non sia esclusivamente una conseguenza del comportamento (o omissione) del colpevole.
Se, invece, il conducente non ha conseguito la patente o è stata revocata/sospesa o se ha il mezzo privo di assicurazione la pena è aumentata.

In caso il conducente provochi lesioni o la morte di una o più persone è previsto l’aumento della pena fino al triplo. Il massimo della pena viene fissato a 18 anni.
Nel caso in cui il conducente si dia alla fuga la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può essere inferiore a 5 anni.